Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione non sono imponibili in detto Stato a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
