1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 148 milioni ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede, per l'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 22 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;20~art3 · fonte su Normattiva