Nello spirito dell'articolo 3, le Parti stabiliranno in un Protocollo esecutivo un Programma Economico della durata di tre anni. In tale Protocollo saranno definite le condizioni dei finanziamenti che potranno essere concessi per gli investimenti e/o per i progetti di cooperazione economica realizzati, con partecipazione maggioritaria, dal settore imprenditoriale privato. Le Parti, nel rispetto delle intese internazionali da esse sottoscritte, favoriranno l'ingresso nel proprio territorio dei beni necessari all'esecuzione dei progetti di cooperazione identificati nell'ambito del presente Trattato.

Testo vigente dal 22 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;20~trattato-art4 · fonte su Normattiva