Le Parti, secondo il procedimento stabilito all'Articolo 4 del presente Protocollo, potranno organizzare, in aggiunta alle consultazioni politiche ad alto livello, incontri di esperti e gruppi di lavoro speciali per esaminare questioni di comune interesse.

Testo vigente dal 22 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;20~protocollo-aggiuntivo-art6 · fonte su Normattiva