Art. 6 (Protocollo aggiuntivo)
Le Parti, secondo il procedimento stabilito all'Articolo 4 del presente Protocollo, potranno organizzare, in aggiunta alle consultazioni politiche ad alto livello, incontri di esperti e gruppi di lavoro speciali per esaminare questioni di comune interesse.
Testo vigente dal 22 febbraio 2001
