[1]Consultazioni governative

[2]1. Una Parte puo' chiedere consultazioni con l'altra Parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente capo, comprese le comunicazioni dei gruppi consultivi nazionali di cui all'articolo 13.12, inviando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Le consultazioni sono avviate non appena una Parte le richiede. 2. Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione che sia soddisfacente per entrambe. Le Parti si assicurano che la soluzione sia compatibile con le attivita' dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, cosi' da accrescere la cooperazione e la coerenza tra i lavori delle Parti e di queste organizzazioni. Le Parti possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni o questi organismi. 3. Una Parte, se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, puo' chiedere che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sia convocato per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Il comitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione. La soluzione e' resa pubblica, salvo diversa decisione del comitato. 4. Il comitato puo' consultare i gruppi consultivi nazionali di una delle Parti o di entrambe e ciascuna delle Parti puo' consultare i rispettivi gruppi consultivi nazionali. Un gruppo consultivo nazionale di una Parte puo' anche presentare di sua iniziativa comunicazioni a quella Parte o al comitato.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1314 · fonte su Normattiva