[1]ARTICOLO XV Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle proprie procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore dei presente Accordo che entra in vigore il primo giorno dei secondo mese successivo al giorno di ricezione della seconda notifica. Se durante un periodo di due anni nessun accordo o intesa di applicazione del presente Accordo e' stato firmato o e' in vigore, allora il presente Accordo e' considerato estinto. Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente Accordo con un preavviso di dodici mesi. In questo caso le Parti conducono consultazioni per definire il ragionevole aiuto che la Parte denunciante puo' fornire all'altra Parte per consentirle di continuare le proprie attivita' successivamente al periodo del preavviso. Tale denuncia non rimette in causa gli impegni assunti dalle Parti in materia di sicurezza e di proprieta' intellettuale nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo. L'estinzione del presente Accordo comporta l'estinzione simultanea di tutte le intese assunte per la sua esecuzione. In fede di che, i Rappresentanti delle due Parti hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Torino il 29/1/2001, in due originali, ciascuno redatto nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica Francese
Testo vigente dal 31 gennaio 2004
