[1]Professioni indipendenti

[2]1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dalla prestazione di servizi personali a carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tali servizi non siano prestati nell'altro Stato contraente e la persona fisica disponga abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', ma in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa. 2. L'espressione "servizi personali a carattere indipendente" comprende, pur senza esservi limitata, le attivita' di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 18 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20~convenzione-art14 · fonte su Normattiva