[1]Utili di capitale

[2]1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di navi o di aeromobili utilizzati da detta impresa in traffico internazionale, o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato. 4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Testo vigente dal 18 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20~convenzione-art13 · fonte su Normattiva