[1]Definizioni generali

[2]1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa', un patrimonio ereditario (estate), un'associazione commerciale (trust), le societa' di persone ed ogni altra associazione di persone; (b) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (c) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (d) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui tale trasporto si effettui esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (e) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) in Italia: il Ministero delle finanze; e (ii) negli Stati Uniti: il Segretario di Stato per il Tesoro o un suo delegato; (f) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; (g) il termine "Stati Uniti" designa gli Stati Uniti d'America, e comprende i relativi Stati ed il Distretto di Columbia; detto termine comprende inoltre il relativo mare territoriale e qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale gli Stati Uniti, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercitano diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; tuttavia, il termine non comprende Porto Rico, le Isole Vergini, Guam od altri possedimenti o territori degli Stati Uniti; (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione "ente governativo riconosciuto" designa: (i) una persona o associazione di persone che costituisce un ente governativo di uno Stato contraente, o di una suddivisione politica o amministrativa o di un ente locale di uno Stato contraente; (ii) una persona che e' interamente posseduta, direttamente o indirettamente, da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale di uno Stato contraente, a condizione che (A) sia organizzata in conformita' alla legislazione dello Stato contraente, (B) i suoi profitti siano accreditati sul suo conto senza che nessuna parte del suo reddito vada a beneficio di privati, e (C) all'atto dello scioglimento, i suoi beni siano assegnati allo Stato contraente, suddivisione politica o amministrativa o ente locale; e (iii) un fondo o trust pensionistico di una persona di cui al sub-paragrafo (i) o (ii) costituito e gestito esclusivamente per amministrare o elargire indennita' pensionistiche di cui all'articolo 19 (Funzioni pubbliche); a condizione che l'ente di cui ai commi (ii) e (iii) non eserciti attivita' commerciali. 2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Testo vigente dal 18 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20~convenzione-art3 · fonte su Normattiva