[1]DEFINIZIONI GENERALI

[2]1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e include tutte le aree al di la' delle acque territoriali sulle quali l'Italia, conformemente alla propria legislazione e alle norme del Diritto Internazionale, esercita la propria sovranita' per quanto attiene all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino, del sottosuolo e delle acque sovrastanti; (b) il termine "Qatar" designa il territorio, le acque territoriali ed interne dello Stato del Qatar, inclusi lo spazio aereo sovrastante, i suoi suolo e sottosuolo, la zona economica e la piattaforma continentale su cui lo Stato del Qatar esercita la propria sovranita' e la propria giurisdizione ai sensi della legislazione del Qatar e conformemente al diritto internazionale; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Qatar o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (h) il termine "cittadini" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. (ii) per quanto concerne il Qatar, il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.

Testo vigente dal 28 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-07-02;118~convenzione-art3 · fonte su Normattiva