dei proventi Ciascuna Parte Contraente accordera' all'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente l'eccedenza degli introiti rispetto alle spese, guadagnati da tale aerolinea nel territorio della prima Parte Contraente in relazione al trasporto di passeggeri, di posta e di carichi. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili in entrembe i Paesi in base al tasso ufficiale di cambio e non saranno soggetti ad alcun onere, ne a restrizioni o a dilazioni.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
