dei proventi Ciascuna Parte Contraente accordera' all'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente l'eccedenza degli introiti rispetto alle spese, guadagnati da tale aerolinea nel territorio della prima Parte Contraente in relazione al trasporto di passeggeri, di posta e di carichi. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili in entrembe i Paesi in base al tasso ufficiale di cambio e non saranno soggetti ad alcun onere, ne a restrizioni o a dilazioni.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;201~accordo-art13 · fonte su Normattiva