• 1)In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno l'un l'altra periodicamente in vista di assicurare l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo e dell'annessa Tabella e la loro soddisfacente osservanza.
  • 2)Qualora l'una o l'altra delle Parti Contraenti consideri auspicabile di modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potra' in ogni tempo proporre per iscritto tale modifica all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti concernenti tale proposta di modifica possono avvenire sia a voce, sia essere formulate per iscritto ed inizieranno, a meno che non sia convenuto diversamente, entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta effettuata da una delle Parti Contraenti.
  • 3)Qualora l'una o l'altra delle Parti Contraenti consideri auspicabile modificare l'Annesso del presente Accordo, tale modifica sara' decisa di comune accordo in consultazione tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti.
  • 4)Ogni modifica del presente Accordo o del suo Annesso in conformita' con i paragrafi 2 e 3 di questo Articolo entrera' in vigore allorche' sara' stata confermata per mezzo di uno Scambio di Note tramite i canali diplomatici.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;201~accordo-art14 · fonte su Normattiva