[1]dello bandiera e dello stemma nazionale

[2]1 - La bandiera dello Stato d'invio puo' essere issata sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 2 - Il Capo dell'Ufficio consolare puo' inoltre far issare la bandiera dello Stato d'invio sui mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per esigenze di servizio. 3 - Lo stemma dello Stato d'invio con un' iscrizione appropriata che indichi l'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella lingua o nelle lingue ufficiali di quest'ultimo e dello Stato di residenza, potra' essere apposto sugli edifici consolari e sul muro di cinta esterno, nonche' sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 4. Ognuna delle Parti Contraenti assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art13 · fonte su Normattiva