[1], privilegi e immunita'

[2]1. Gli articoli 8, 13, 14, 15, 16, 18, 31, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 57 della presente Convenzione si applicano all'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' ditali Uffici consolari sono regolate dagli articoli 63, 64, 65 e 66 della presente Convenzione. 2. Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23, 30 e 31 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' ditali funzionari consolai vengono disciplinati dagli articoli 67, 68, 69, 70 e 71. 3. I privilegi e le immunita' previste dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4. Le trasmissioni di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consolari onorari e' ammesso soltanto con il consenso dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art62 · fonte su Normattiva