[1]dalla registrazione e dal permesso di soggiorno

[2]- I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza o di soggiorno. 2 - Tuttavia le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano ne' all'impiegato consolare che non e' impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' ad un membro della sua famiglia.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art24 · fonte su Normattiva