[1]alle autorita' della circoscrizione consolare
[2]Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare. Esso e' altresi' tenuto ad assicurare che siano adottate le misure necessarie affinche' il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiere ai suoi doveri d'Ufficio nonche' beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 10 agosto 2004
