[1]alle navi
[2]1 - Il funzionario consolare ha il diritto di prestare assistenza e ausilio ad una nave dello Stato di invio che si ritrovi in un porto, nelle acque interne o nelle acque territoriali dello stato di residenza. 2 - Il comandante ed i membri dell'equipaggio hanno il diritto di comunicare con il Capo dell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave e questi puo' svolgere in piena liberta' le funzioni previste dall'art. 36 senza alcuna ingerenza da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Capo dell'Ufficio consolare, accompagnato, se lo desidera, da uno o piu' membri del personale consolare, puo' recarsi a bordo della nave dopo che questa e' stata ammessa alla libera pratica. 3 - Fatta riserva delle disposizioni di qualsiasi accordo marittimo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Georgia, il comandante e i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave, ed a tal fine verra' concesso loro, se del caso, un salvacondotto da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Se tali Autorita' vi si oppongono per il motivo che gli interessati si trovano nell'impossibilita' materiale di raggiungere la nave prima della sua partenza, le Autorita' informano immediatamente l'Ufficio consolare competente. 4 - Il Capo dell'Ufficio consolare puo' domandare l'assistenza delle Autorita' dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo; dette Autorita' forniscono tale assistenza a meno che esse non abbiano valide ragioni di rifiutarla motivatamente in ciascun caso specifico.
Testo vigente dal 10 agosto 2004
