[1]in materia di successione in caso di decesso a bordo
[2]1 - In caso di decesso o di scomparsa a bordo della nave del comandante o di un membro dell'equipaggio di una nave dello Stato d'invio, il comandante o il suo sostituto o il funzionario consolare hanno la competenza esclusiva per predisporre l'inventano degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, per compiere gli altri atti necessari per la conservazione dei beni suddetti, e, se del caso, per la liquidazione della successione. 2 - Se il defunto o lo scomparso era cittadino dello Stato di residenza, il comandante o il suo sostituto redige, al momento della constatazione del decesso o della scomparsa, l'inventano dei beni, di cui una copia conforme e' consegnata alle Autorita' dello Stato di residenza. Queste hanno competenza esclusiva a compiere tutti gli altri atti necessari in vista della conservazione dei beni e, se del caso, della liquidazione della successione. 3 - Il funzionario consolare che esercita i diritti in materia di successione, di cui al presente articolo, deve agire nel rispetto della legislazione dello Stato di residenza.
Testo vigente dal 10 agosto 2004
