[1]relative agli aeromobili
[2]Le disposizioni contenute negli articoli da 51 a 56 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza o con altri accordi internazionali vigenti tra le due Parti Contraenti.
Testo vigente dal 10 agosto 2004
