[1]delle controversie

[2]Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica; le Parti contraenti concordano che, qualora tali controversie non siano risolte in tal modo, esse saranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art74 · fonte su Normattiva