[1]delle controversie
[2]Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica; le Parti contraenti concordano che, qualora tali controversie non siano risolte in tal modo, esse saranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia.
Testo vigente dal 10 agosto 2004
