[1], durata e denuncia della Convenzione

[2]1 - La presente Convenzione e' soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati prima possibile. Essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 2 - La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. Ciascuna Parte Contraente potra' denunciarla in qualsiasi momento e tale denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica e' stata ricevuta dall'altro Stato. 3 - Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra Parte la modifica, il completamento o l'interpretazione di uno o piu' articoli della presente Convenzione. Nel caso di accordo su tale modifica, completamento od integrazione questi saranno oggetto di un Protocollo che fara' parte integrante della presente Convenzione.

[3]In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione ed apposto i propri sigilli.

[4]Fatto a Tbilisi il 17 luglio 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, georgiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

[5]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Georgia

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art75 · fonte su Normattiva