[1]Stemma e bandiera

[2]1. Il Tribunale ha diritto di esporre, fatte salve le condizioni che possono essere concordate con lo Stato parte interessato, il proprio stemma e la propria bandiera nei suoi locali, sui veicoli utilizzati per scopi ufficiali nonche' sul proprio sito web e sui documenti.

Testo vigente dal 23 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;201~allegato-art11 · fonte su Normattiva