[1]Cooperazione con le autorita' degli Stati parte

[2]1. Senza pregiudizio per i loro privilegi e immunita', tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunita' di cui agli articoli 6, 9 e 10 hanno l'obbligo di rispettare leggi e regolamenti dello Stato parte nel cui territorio operino in veste ufficiale. 2. Il Tribunale collabora in ogni momento con le competenti autorita' degli Stati parte per facilitare l'applicazione delle loro leggi e prevenire qualsiasi abuso connesso con i privilegi, le immunita' e le agevolazioni menzionate nel presente Protocollo.

Testo vigente dal 23 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;201~allegato-art12 · fonte su Normattiva