Art. 6 (Accordo)
riprese del film devono essere effettuate nel territorio di una delle due Parti contraenti, salvo quando la sceneggiatura esiga il ricorso ad ambienti non esistenti nei due Paesi. Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario. Ciascun produttore e' comproprietario di un negativo originale (immagine e suono), qualunque sia il luogo dove il negativo e' depositato. Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo e un controtipo, o un negativo e un internegativo. In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuera' nei laboratori in uno dei due Paesi. La stampa delle copie destinate alla programmazione in ciascun Paese, verra' effettuata nei rispettivi laboratori.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
