[1]Negativi dei film e lingue

[2](1) Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la coproprieta' del negativo originale dell'immagine e del suono. Il contratto deve includere una disposizione che preveda che il negativo originale venga depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro liberamente accessibile. Il contratto di coproduzione deve anche garantire a ciascun coproduttore il diritto a un internegativo o a qualsiasi altro tipo di supporto che consenta la riproduzione. (2) Ciascun film di coproduzione deve essere realizzato in due versioni, rispettivamente in lingua italiana ed in lingua crosta.

Testo vigente dal 13 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~art8 · fonte su Normattiva