Le autorita' competenti delle due Parti esaminano le condizioni di applicazione del presente Accordo al fine di risolvere le difficolta' derivanti dalla sua attuazione. Esse raccomandano, in caso di necessita', le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune delle due parti. Viene istituita una Commissione mista incaricata di curare l'applicazione e l'aggiornamento del presente Accordo. Essa si riunisce di massima una volta all'anno, alternativamente in ciascun Paese ed e' incaricata di controllare in particolare, per l'insieme delle coproduzioni, l'equilibrio degli apporti fnanziari artistici e tecnici (potendo tener conto anche della distribuzione e della promozione). La Commissione mista trattera' i temi proposti dalle due Parti relativi allo sviluppo del cinema e della creazione audiovisiva in Italia e nella Comunita' francese del Belgio. Le Parti Contraenti si accorderanno sulle loro posizioni rispettive negli incontri multilaterali relativi al cinema, in particolare quelli organizzati nel quadro dell'Unione Europea. I temi trattati saranno aggiornati ogni anno in un Allegato specifico al presente Accordo.

Testo vigente dal 5 agosto 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-07-11;202~accordo-art13 · fonte su Normattiva