[1]Commissione mista

[2](1) Le Parti possono istituire una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, di esperti, compresi registi e produttori di entrambi i Paesi, scelti dalle rispettive Autorita'. (2) La Commissione Mista si riunira' ogni due anni alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, puo' riunirsi in sessioni straordinarie su richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, in modo particolare nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella normativa che disciplina l'industria cinematografica o nel caso in cui l'applicazione del presente Accordo riscontri serie difficolta'. (3) La Commissione Mista deve, in particolare: esaminare l'attuazione del presente Accordo; stabilire se sia stato raggiunto l'equilibrio complessivo della coproduzione, tenendo conto il numero delle coproduzioni, la percentuale e la somma complessiva degli investimenti e dei contributi artistici e tecnici. In caso contrario, la Commissione stabilira' le misure che ritiene necessarie per stabilire tale equilibrio; suggerire mezzi volti a migliorare in senso generale la cooperazione nella coproduzione cinematografica tra produttori italiani ed israeliani; proporre le modifiche da apportare al presente Accordo alle competenti Autorita'.

Testo vigente dal 13 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-stato-di-i-art15 · fonte su Normattiva