Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1931 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413, che approva la Convenzione commerciale, con annesso Protocollo, firmata a Ginevra il 24 marzo 1930 fra l'Italia ed altri Stati.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Grandi - Mosconi - Acerbo - Bottai.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

[13]N.B. - Gli Atti internazionali di cui sopra vennero a suo tempo pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1930, n. 255.

Testo in vigore dal 17 marzo 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1931-01-08;203~art1 · fonte del testo