All'onere derivante dall'attuazione della presente legge - previsto in lire 630 milioni - si fara' fronte col versamento al bilancio dello Stato - da imputarsi ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata - di pari importo da prelevarsi dal conto corrente di tesoreria denominato "Somme di pertinenza del Governo italiano a titolo di liquidazione parziale della DOSAG". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;203~art3 · fonte su Normattiva