1. Le somme di cui all'articolo 9 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'onere dei contributi autorizzati dalla presente legge. 2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 3, 5, 7, 9 e 11 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Agli eventuali maggiori oneri, di cui agli articoli 3, 5, 7 e 11, dovuti a differenza di cambio, si fara' fronte, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Testo vigente dal 11 febbraio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-02-03;15~art12 · fonte su Normattiva