TESTO DELLA CONVENZIONE TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare una unione piu' stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che sono loro patrimonio comune e di favorire il progresso economico e sociale nel rispetto dei diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali; Riaffermando il loro attaccamento al carattere universale ed indivisibile dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali fondati sulla dignita' di tutti gli esser umani; Visti gli articoli 10,11,16 e 60 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali; Considerando che gli stranieri che risiedono nel territorio nazionale rappresentano ormai una caratteristica permanente delle societa' europee; Considerando che i residenti stranieri sono a livello locale generalmente sottoposti agli stessi doveri dei cittadini; Consapevoli della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita ed allo sviluppo della prosperita' della collettivita' lo- cale, e convinti della necessita' di migliorare la loro integrazione nella comunita' locale, in particolare potenziando le possibilita' di partecipazione agli affari pubblici locali, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Ciascuna Parte applica le disposizioni dei capitoli A, B e C. Tuttavia ogni Stato contraente puo' dichiarare nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, che si riserva di non applicare le disposizioni del capitolo B o del capitolo C o di entrambi i capitoli. 2. Ciascuna Parte che ha dichiarato che applichera' uno o due capitoli solamente puo' in ogni altro successivo momento, notificare al Segretario Generale che accetta di applicare le disposizioni del capitolo o dei capitoli che non aveva accettato all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
