TRADUZIONE NON UFFICIALE CONSIGLIO D'EUROPA CONVENZIONE EUROPEA SULLO STATUTO GIURIDICO DEI LAVORATORI MIGRANTI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione. Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di giungere ad una piu' stretta unione tra i suoi membri, al fine di salvaguardare e di promuovere, nel rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali, gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune e di favorire il loro sviluppo economico e sociale; Riconoscendo la necessita' di regolare lo stato giuridico dei lavoratori migranti, cittadini degli Stati membri del Consiglio d'Europa, al fine di assicurare loro, nei limiti del possibile, un trattamento che non sia meno favorevole di quello di cui beneficiano i lavoratori nazionali dello Stato d'accoglimento per tutto quello che riguarda le condizioni di vita e di lavoro; Decisi a favorire il progresso sociale ed il benessere dei lavoratori migranti e dei loro familiari; Affermando che i diritti e privilegi che essi concedono reciprocamente ai loro cittadini vengono concessi in virtu' della stretta associazione che unisce gli Stati membri del Consiglio d'Europa mediante il suo Statuto; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizione 1. Ai fini della presente Convenzione, per "lavoratore migrante" si intende il cittadino di una Parte Contraente che e' stato autorizzato da un'altra Parte Contraente a soggiornare nel proprio territorio per svolgervi un lavoro retribuito. 2. La presente Convenzione non si applica: a. ai lavoratori frontalieri; b. agli artisti, ivi compresi gli artisti di varieta' e gli animatori di spettacoli, agli sportivi, impegnati per un breve periodo di tempo e alle persone che svolgono una professione libera; c. ai marittimi; d. ai tirocinanti; e. agli stagionali; i lavoratori migranti stagionali sono quei cittadini di una Parte Contraente che svolgono un lavoro retribuito nel territorio di un'altra Parte Contraente in una attivita' dipendente dal ritmo delle stagioni, sulla base di un contratto a tempo determinato o per un lavoro determinato; f. ai lavoratori di una Parte Contraente, che svolgono un lavoro determinato nel territorio di un'altra Parte Contraente, per conto di una impresa la cui sede sociale si trova fuori del territorio di detta Parte Contraente.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art1 · fonte su Normattiva