Art. 21 (Accordo)
'Italia, nel rispetto degli obiettivi comunitari esistenti in materia di normalizzazione e certificazione, si impegna a promuovere con la controparte messicana contatti opportuni per armonizzare le rispettive normative tecniche. Al tempo stesso le Parti esamineranno le procedure per il mutuo riconoscimento dei laboratori di prova e dei sistemi di certificazione.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
