[1]Allegato

[2]TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, qui di seguito denominati «Parti Contraenti»; Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; Considerato che, a tal fine, appare necessario abrogare il Trattato per l'Estradizione di Delinquenti sottoscritto tra le Parti Contraenti a Citta' del Messico il 22 maggio 1899, sostituendolo con altro trattato recante previsioni piu' aggiornate e complete; Ritenendo quindi, che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione; Hanno stabilito quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]Obbligo di Estradare

[6]Ciascuna Parte Contraente di comune accordo si impegna ad estradare, in conformita' alle disposizioni dei presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;89~trattato-art1 · fonte su Normattiva