[1]Allegato
[2]TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI
[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, qui di seguito denominati «Parti Contraenti»; Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; Considerato che, a tal fine, appare necessario abrogare il Trattato per l'Estradizione di Delinquenti sottoscritto tra le Parti Contraenti a Citta' del Messico il 22 maggio 1899, sostituendolo con altro trattato recante previsioni piu' aggiornate e complete; Ritenendo quindi, che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione; Hanno stabilito quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]Obbligo di Estradare
[6]Ciascuna Parte Contraente di comune accordo si impegna ad estradare, in conformita' alle disposizioni dei presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.
Testo vigente dal 3 luglio 2015
