Parti avranno facolta' di decidere sui meccanismi, gli strumenti e le formule di cooperazione settoriale che riterranno adeguate ai fini di uno sviluppo ottimale e dell'approfondimento della cooperazione bilaterale, che siano conformi alle norme internazionali relative, e sui quali avranno luogo consultazioni con i rispettivi Dicasteri degli Affari Esteri.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
