Parti avranno facolta' di decidere sui meccanismi, gli strumenti e le formule di cooperazione settoriale che riterranno adeguate ai fini di uno sviluppo ottimale e dell'approfondimento della cooperazione bilaterale, che siano conformi alle norme internazionali relative, e sui quali avranno luogo consultazioni con i rispettivi Dicasteri degli Affari Esteri.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204~accordo-art4 · fonte su Normattiva