[1]Articolo (7)

[2]A. Il personale di ciascuna Parte dovra' rispettare le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti nell'altro Paese durante la permanenza sul suo territorio e inoltre non dovra' svolgere alcuna attivita' che possa compromettere la sicurezza dell'una o dell'altra Parte. B. Il personale del Paese Inviante sara' soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti nel Paese ospitante durante la permanenza sul suo territorio. C. Le violazioni della disciplina militare commesse sul territorio del Paese Ospitante da personale del Paese inviante contro personale del Paese ospitante o di qualsiasi terza parte saranno trattate da una commissione d'inchiesta congiunta. In caso di condanna il Paese Inviante adottera' le misure previste dalla propria legislazione. D. Le violazioni della disciplina militare commesse sul territorio del Paese ospitante da personale della Parte ospitante saranno trattate da una commissione d'inchiesta congiunta. In caso di condanna il Paese ospitante adottera' le misure indicate dalle proprie leggi e regolamenti.

Testo vigente dal 18 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;204~accordo-art7 · fonte su Normattiva