[1]Articolo (8)
[2]A. La trattazione delle informazioni scambiate ai sensi del presente Accordo avverra' in conformita' con le leggi di protezione delle informazioni classificate della Parte che le ha originate. B. Ciascuna Parte garantira' a tutti i materiali classificati, progetti, disegni, specifiche tecniche e qualsiasi altra informazione ricevuti in base a questo Accordo un livello di segretezza non inferiore a quello assegnato dalla Parte che li ha originati e prendera' tutte le misure necessarie perche' tale classifica venga mantenuta fin quando richiesto dalla Parte originante.. C. Per informazioni, documenti e materiali classificati si intende qualsiasi documento contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualsiasi circostanza e con qualsiasi mezzo, contenente tali informazioni. D. La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle parti e' la seguente:
[3]Repubblica Italiana Emirati Arabi Uniti Inglese SEGRETISSIMO non leggibile TOP SECRET SEGRETO non leggibile SECRET RISERVATISSIMO non leggibile CONFIDENTIAL RISERVATO non leggibile RESTRICTED
[4]E. Le Parti garantiranno che i documenti, i materiali e la tecnologia scambiati ai sensi del presente Accordo siano usati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati e nell'ambito delle finalita' di questo Accordo. F. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di difesa, classificati e non classificati, acquisiti nel contesto del programma di cooperazione previsto da questo Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'autorita' competente della Parte originatrice, salvo accordi diversi tra le Parti. G. In caso di scambio di informazioni ai sensi del presente Accordo fra industrie e/o enti diversi dalle Parti, procedure a parte saranno predisposte dalle Autorita' competenti delle due Parti. Nel corso delle discussioni relative a tali accordi, le misure di sicurezza sopra citate saranno applicate a tutte le informazioni classificate scambiate durante le negoziazioni contrattuali.
Testo vigente dal 18 gennaio 2010
