[1]DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

[2]1. Le informazioni ottenute sono utilizzate unicamente ai fini del presente Accordo. Una parte Contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'Accordo scritto preliminare dell'autorita' doganale che le ha fornite, nei limiti previsti da tale Amministrazione doganale.

[3]2. Fatta salva la seconda frase del paragrafo 1 del presente Articolo, se non altrimenti notificato dall'Amministrazione doganale che fornisce le informazioni, l'autorita' doganale che le riceve puo' fornire le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo ai competenti organi di esecuzione della legge del proprio Paese, che le possono usare soltanto per la corretta applicazione della normativa doganale.

[4]3. Il presente Articolo non preclude l'uso e la divulgazione di informazioni nella misura in cui cio' sia prescritto dalle disposizioni legislative e regolamentari del Paese dell'Amministrazione doganale che riceve le informazioni. Ove possibile, l'Amministrazione doganale ricevente notifica preventivamente tale divulgazione all'Amministrazione doganale adita.

[5]4. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma, ai sensi del presente Accordo, sono considerate di natura riservata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascun Paese e godono della stessa protezione accordata ad informazioni della stessa natura dalle leggi nazionali in vigore nel Paese dell'Amministrazione doganale che le ha ricevute a meno che la Parte Contraente che ha fornito le informazioni ne consenta preventivamente la divulgazione.

[6]5. I dati personali possono essere trasmessi solo se la Parte Contraente che li riceve si impegna a proteggerli in maniera per lo meno equivalente a quella applicabile al caso specifico nella Parte Contraente che li fornisce. La Parte Contraente che fornisce le informazioni non impone condizioni piu' rigide di quelle ad esse applicabili nella sua giurisdizione. Le parti Contraenti si comunicano informazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la protezione dei dati personali di ciascun Paese, comprese le disposizioni vigenti negli Stati membri dell'Unione europea.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;204~accordo-art10 · fonte su Normattiva