[1]PENALI
[2]1. Le informazioni fornite ai sensi del presente Accordo da ciascuna Amministrazione doganale all'altra Amministrazione doganale, non vengono usate dalla Parte Contraente di quest'ultima in procedimenti penali svolti da un tribunale o da un giudice.
[3]2. Nel caso in cui le informazioni fornite dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente debbano essere utilizzate da quest'ultima in un procedimento penale svolto da un tribunale o da un giudice, tale Parte deve, a tal fine, presentare la richiesta di tali informazioni all'altra Parte Contraente attraverso le vie diplomatiche o altri canali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Paese della Parte Contraente che fornisce le informazioni.
Testo vigente dal 7 dicembre 2011
