1. L'organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e l'organo sussidiario di attuazione istituiti dagli articoli 9 e 10 della convenzione esercitano, rispettivamente, le funzioni di organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e organo sussidiario di attuazione del presente accordo. Le disposizioni della convenzione riguardanti il funzionamento di questi due organi si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo. Le sessioni delle riunioni dell'organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell'organo sussidiario di attuazione del presente accordo sono convocate in concomitanza delle riunioni, rispettivamente, dell'organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell'organo sussidiario di attuazione della convenzione. 2. Le Parti della convenzione che non sono Parti del presente accordo possono partecipare in qualita' di osservatori ai lavori di qualsiasi sessione degli organi sussidiari. Quando gli organi sussidiari fungono da organi sussidiari del presente accordo, le decisioni assunte in virtu' del presente accordo sono assunte esclusivamente dalle Parti del presente accordo. 3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della convenzione esercitano le loro funzioni nei confronti di materie che riguardano il presente accordo, il membro dell'Ufficio di presidenza di detti organi sussidiari che rappresenta una Parte della convenzione che in quel momento non sia Parte del presente accordo e' sostituito da un altro membro da eleggersi da e tra le Parti del presente accordo.

Testo vigente dal 10 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-04;204~accordo-di-parigi-art18 · fonte su Normattiva