Art. 20 (Convenzione)
[1]Segretariato
[2]1. E' istituito un segretariato.
[3]2. Il segretariato ha le seguenti funzioni:
- a)organizzare le riunioni della Conferenza delle parti e dei suoi organi ausiliari e fornire loro i servizi richiesti;
- b)prestare, su richiesta, assistenza alle parti, in particolare ai paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, ai fini dell'attuazione della presente convenzione;
- c)assicurare il necessario coordinamento con i segretariati di altri organismi internazionali competenti;
- d)preparare e trasmettere alle parti rapporti periodici basati sulle informazioni ricevute a norma dell'articolo 15 e altre informazioni disponibili;
- e)stipulare, sotto la supervisione generale della Conferenza delle parti, gli accordi amministrativi o i contratti necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni;
- f)svolgere le altre funzioni previste dalla presente convenzione nonche' eventuali altre funzioni stabilite dalla Conferenza delle parti.
[4]3. Ai fini della presente convenzione, le funzioni del segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, a meno che la Conferenza delle parti non decida, a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti, di affidare tali funzioni ad altra o altre organizzazioni internazionali.
Testo vigente dal 18 luglio 2022
