L'art. 128 Cost., nel fondare l'autonomia del comune sui "principi fissati da leggi generali della Repubblica", non esclude che la legge statale, nel rispetto di tali principi (oggi espressi dalla l. 142 del 1990, possa apportare - in presenza di situazioni particolari, - variazioni alle procedure ordinarie connesse all'esercizio delle competenze spettanti all'ente locale. Non appare quindi lesivo di tale autonomia che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere assunta all'unanimità dalla conferenza di servizi di cui all'art. 2, seconda parte, terzo comma, l. n. 205 del 1989, "comporti, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti", tanto più che, nella specie, il Comune è chiamato in ogni caso a partecipare, con una presenza necessaria e determinante, all'attività della conferenza stessa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 128 Cost. - della questione di legittimità degli artt. 1, primo e secondo comma, e 2, seconda parte del terzo comma, l. 29 maggio 1989 n. 205 e dell'art. 2, primo comma, lett. e), l. Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46).
Art. 97 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.