[1]tra l'Ufficio di Venezia Office e le Istituzioni italiane

[2]1. Nell'ambito della cooperazione bilaterale fra l'Italia e l'0MS/EURO, il Ministero della Salute della Repubblica Italiana considerera' le piu' opportune modalita' di coinvolgimento dell'Ufficio di Venezia in attivita' di livello sub-nazionale, nazionale ed internazionale promosse dal Ministero stesso, in linea con il Piano Sanitario Nazionale e in conformita' con le competenze dell'Ufficio di Venezia, cosi come disposto dall' art. 2 del presente Accordo. Inoltre, il Ministero della Salute e la Regione del Veneto esamineranno ogni altra possibile collaborazione fra l'Ufficio di Venezia e gli Organi Tecnici e Scientifici del Servizio Sanitario Nazionale e altre rilevanti Istituzioni nelle rispettive aree di competenza.

Testo vigente dal 23 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-12-07;205~accordo-art7 · fonte su Normattiva