1. Tutto il personale dell'Ufficio di Venezia, ivi incluso il personale eventualmente comandatovi, sara' sottoposto alle normative e regolamentazioni dell'OMS sul personale, avranno lo status e i diritti del personale dell'OMS e saranno funzionari dell'OMS ai fini dell'applicazione delle immunita' e privilegi concessi per il libero esercizio delle proprie funzioni. L'assunzione e la gestione del personale dell'Ufficio di Venezia avverranno in conformita' con i regolamenti, le normative e le procedure dell'OMS. 2. In base a quanto disposto dal presente Accordo, il personale dell'Ufficio di Venezia sara' assunto secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'OMS. La durata della nomina e la durata di eventuali proroghe saranno determinate in conformita' con le norme dell'OMS e subordinate alla sicurezza della copertura finanziaria. 3. Personale aggiuntivo potra' essere comandato all'Ufficio di Venezia da parte della Regione del Veneto, di altre Regioni e istituzioni italiane, del Governo della Repubblica Italiana, o di qualsiasi altro Stato Membro dell'OMS, Organizzazione internazionale o qualsiasi altro organismo sulla base di un accordo concluso con l'OMS. Tale personale comandato potra' appartenere sia a categorie professionali che a categorie amministrative. 4. Borsisti, collaboratori di livello professionale associati e tirocinanti possono essere assegnati all'Ufficio di Venezia. 5. Scambi di personale (sia esso professionale o amministrativo) fra l'OMS/EURO e l'Ufficio di Venezia potranno effettuarsi in base alle esigenze e saranno soggetti alle norme dell'OMS, senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero della Salute e per la Regione Veneto.

Testo vigente dal 23 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-12-07;205~accordo-art5 · fonte su Normattiva