Dal 1 gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformita' allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51. Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo I, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana. I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art24 · fonte su Normattiva