La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 e' equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art25 · fonte su Normattiva