Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917. Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente. Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 22. L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art28 · fonte su Normattiva