Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli articoli 28 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessita' di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia. Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell'articolo 29, ultimo comma, che ad essi succedono. Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art31 · fonte su Normattiva