Le liberalita' disposte con atto anteriore al 1 luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima dell'estinzione. Analogamente le liberalita' disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art32 · fonte su Normattiva