[1]PROTOCOLLO
[2]Il Cardinale Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Casaroli, e il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, Onorevole Bettino Craxi, esaminate le norme formulate dalla Commissione paritetica, istituita a norma dell'articolo 7, n. 6, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno, preso atto che le norme predette rientrano nell'ambito del mandato conferito alla Commissione paritetica, considerato che le medesime norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e sono idonee a modificare gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative, tenuto conto di quanto concordato con lo scambio di lettere tra loro intercorso in data odierna (allegato I), con particolare riguardo alle modificazioni relative agli articoli 46, 47, 50 e 51 delle predette norme, convengono, a nome rispettivamente della Santa Sede e della Repubblica italiana, su quanto segue:
[3]ARTICOLO 1.
[4]Le norme presentate alle Alte Parti dalla Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, istituita a norma dell'articolo 7, n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984, sono approvate nella formulazione del testo firmate dalla Commissione paritetica in data 8 agosto 1984, con le modifiche concordate con le lettere di cui all'allegato 1.
Testo vigente dal 27 maggio 1985
